Accesso civico a dati e documenti
1. L\'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull\'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall\'articolo 5-bis.
3. L\'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L\'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L\'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all\'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all\'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall\'amministrazione nella sezione \"Amministrazione trasparente\" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l\'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall\'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Data ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023
Fonte: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n.33
LEGGE 7 agosto 1990, n.241
Art. 2 c.9bis
Accesso civico semplice
E' il diritto di chiunque di accedere a documenti, dati e informazioni per i quali la Società non abbia provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale
Come esercitare il diritto
L'accesso civico è disciplinato dal Regolamento in materia di accesso civico adottato dal CdA del 24 gennaio 2019, che recepisce le indicazioni Anac in materia (Delibera n. 1309/2016).
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ACI Informatica, Sig. Domenico Murgolo, al seguente indirizzo di posta elettronica: accessocivico@informatica.aci.it, utilizzando l'apposito modulo, debitamente compilato.
In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile, la richiesta di accesso va inoltrata al titolare del potere sostitutivo al seguente indirizzo: g.dicrescenzo@informatica.aci.it
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