Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull\'organizzazione e sull\'attività dell\'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all\'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l\'organizzazione e l\'attività
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Data ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023
Fonte: Direzione Affari Societari e Legali
Fonte: Internal Auditing
Anno 2022
Data inserimento: 13 luglio 2023
Anno 2021
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Anno 2018
Anno 2017