Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell\'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
Data ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Art. 32, c. 1
La Società non eroga direttamente servizi a cittadini e imprese