Telefono e posta elettronica

Telefono e posta elettronica

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 Comma1 Lettera D

Obblighi di pubblicazione concernenti l\'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all\'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Data ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2023

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Art. 13 c. 1, lett. d

 

 

Fonte: Direzione Affari Societari e Legali

 

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